(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 24 gennaio 2018). IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 recante «Disposizioni in materia di sportello unico per le attivita' produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale»; Visto in particolare l'art. 5, comma 5, della sopra citata legge regionale n. 3/2001, il quale dispone che con regolamento regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, e' disciplinata la costituzione e il funzionamento del gruppo tecnico regionale per la gestione del portale informatico, cui partecipano in particolare rappresentanti dell'amministrazione regionale, degli enti locali, delle aziende per i servizi sanitari, ora aziende per l'assistenza sanitaria; Visto il regolamento per il portale dello sportello unico per le attivita' produttive e per le attivita' di servizi ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 3/2001, emanato con proprio decreto 23 agosto 2011, n. 0206/Pres., come modificato con proprio decreto 15 ottobre 2015, n. 0215/Pres., nel prosieguo denominato «Regolamento», con particolare riferimento all'art. 4, comma 3, il quale stabilisce che il Gruppo tecnico regionale e' costituito con decreto del Presidente della Regione ed e' composto da: a) i direttori centrali competenti in materia di: agricoltura, ambiente, artigianato, autonomie locali, commercio e terziario, coordinamento delle riforme, edilizia, energia, industria, pianificazione territoriale, sistemi informativi ed e-government, turismo; b) un rappresentante delle province e quattro rappresentanti dei comuni nominati dal Consiglio delle autonomie locali; c) un rappresentante delle aziende per l'assistenza sanitaria designato dalla Direzione centrale della Regione competente per materia; d) un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente; e) un rappresentante designato da ciascuna delle camere di commercio del Friuli-Venezia Giulia; f) un rappresentante di Insiel S.p.A.; Atteso che l'art. 4 comma 9 del Regolamento pone eventuali oneri per la relativa partecipazione a carico dell'ente di appartenenza e pertanto non e' prevista la corresponsione di alcun compenso ai componenti del gruppo tecnico regionale; Vista la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 recante «Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative»; Ritenuto necessario modificare la composizione del gruppo tecnico regionale, sostituendo il rappresentante delle province con un rappresentante delle unioni territoriali intercomunali, modificando di conseguenza l'art. 4, comma 3, lettera b) del regolamento; Visto il regolamento, con particolare riferimento all'art. 4, commi 7 e 10, il quale stabilisce che il gruppo tecnico regionale ha sede presso la Direzione centrale attivita' produttive e che le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della medesima Direzione, e con riferimento all'art. 6, comma 3, il quale stabilisce che compete alla direzione centrale attivita' produttive l'attivita' di manutenzione ed implementazione dei contenuti informativi standardizzati a livello regionale definiti dal gruppo tecnico; Considerato che con deliberazione della Giunta regionale n. 1190 del 23 giugno 2017 sono state operate, fra le altre, le seguenti modificazioni all'articolazione organizzativa dell'amministrazione regionale: aggiunta, all'interno della declaratoria delle funzioni della Direzione generale, della funzione di fornire «supporto logistico e di segreteria al gruppo tecnico regionale per la gestione del Portale dello sportello unico per le attivita' produttive e per le attivita' di servizi» e curare «l'implementazione e la manutenzione dei contenuti informativi standardizzati a livello regionale del Portale medesimo»; soppressione della funzione medesima all'interno della declaratoria delle funzioni della Direzione centrale attivita' produttive turismo e cooperazione; Considerato pertanto che risulta necessario modificare gli articoli 4 e 6 del regolamento, con la previsione che il gruppo tecnico regionale abbia sede presso una struttura regionale di livello apicale, evitando il riferimento puntuale all'organigramma istituzionale, soggetto a possibili modificazioni; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 che ha previsto anche il regime della «comunicazione» tra i regimi amministrativi applicabili all'avvio delle attivita' private elencate nell'allegata tabella «A», di competenza dello Sportello unico attivita' produttive; Ritenuto pertanto necessario modificare l'art. 7 del regolamento con l'aggiunta del regime di avvio della «comunicazione» accanto a quelli gia' previsti dell'Autorizzazione e della Segnalazione certificata di inizio attivita' (Scia), tra i possibili regimi di avvio di competenza dello Sportello unico per le attivita' produttive; Ritenuto infine opportuno modificare l'art. 11, comma 2 del regolamento sopprimendo il riferimento alla firma digitale del responsabile del procedimento o responsabile SUAP sulla ricevuta telematica emessa automaticamente dal portale; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2273 del 22 dicembre 2017 di approvazione preliminare al «Regolamento recante modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 0206/Pres. (Regolamento per il Portale dello sportello unico per le attivita' produttive e per le attivita' di servizi ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 «Disposizioni in materia di sportello unico per le attivita' produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale»)»; Preso atto che, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della sopra citata legge regionale n. 3/2001, il Consiglio delle autonomie locali, nella riunione n. 19 del 6 dicembre 2017, ha espresso parere favorevole sulla deliberazione della Giunta regionale n. 2273 del 22 dicembre 2017; Ritenuto pertanto di emanare il «Regolamento recante modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 0206/Pres. (Regolamento per il portale dello sportello unico per le attivita' produttive e per le attivita' di servizi ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 «Disposizioni in materia di sportello unico per le attivita' produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale»); Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2485 del 14 dicembre 2017; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 0206/Pres. (Regolamento per il Portale dello sportello unico per le attivita' produttive e per le attivita' di servizi ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 «Disposizioni in materia di sportello unico per le attivita' produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale») nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI