(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 24 gennaio 2018). 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista  la  legge  regionale  12  febbraio  2001,   n.   3   recante
«Disposizioni  in  materia  di  sportello  unico  per  le   attivita'
produttive e semplificazione di  procedimenti  amministrativi  e  del
corpo legislativo regionale»; 
  Visto in particolare l'art. 5, comma 5, della  sopra  citata  legge
regionale n. 3/2001, il quale dispone che con regolamento  regionale,
sentito il Consiglio  delle  autonomie  locali,  e'  disciplinata  la
costituzione e il funzionamento del gruppo tecnico regionale  per  la
gestione del portale  informatico,  cui  partecipano  in  particolare
rappresentanti dell'amministrazione  regionale,  degli  enti  locali,
delle aziende per i servizi sanitari, ora  aziende  per  l'assistenza
sanitaria; 
  Visto il regolamento per il portale dello sportello  unico  per  le
attivita' produttive e per le attivita' di servizi ai sensi dell'art.
5, comma 5, della legge regionale  n.  3/2001,  emanato  con  proprio
decreto 23 agosto 2011, n. 0206/Pres., come  modificato  con  proprio
decreto 15 ottobre 2015,  n.  0215/Pres.,  nel  prosieguo  denominato
«Regolamento», con particolare riferimento all'art. 4,  comma  3,  il
quale stabilisce che il Gruppo tecnico regionale  e'  costituito  con
decreto del Presidente della Regione ed e' composto da: 
    a) i direttori centrali competenti in  materia  di:  agricoltura,
ambiente,  artigianato,  autonomie  locali,  commercio  e  terziario,
coordinamento   delle   riforme,   edilizia,   energia,    industria,
pianificazione territoriale,  sistemi  informativi  ed  e-government,
turismo; 
    b) un rappresentante delle province e quattro rappresentanti  dei
comuni nominati dal Consiglio delle autonomie locali; 
    c) un rappresentante delle  aziende  per  l'assistenza  sanitaria
designato dalla  Direzione  centrale  della  Regione  competente  per
materia; 
    d) un rappresentante dell'Agenzia  regionale  per  la  protezione
dell'ambiente; 
    e) un  rappresentante  designato  da  ciascuna  delle  camere  di
commercio del Friuli-Venezia Giulia; 
    f) un rappresentante di Insiel S.p.A.; 
  Atteso che l'art. 4 comma 9 del Regolamento  pone  eventuali  oneri
per la relativa partecipazione a carico dell'ente di  appartenenza  e
pertanto non e' prevista  la  corresponsione  di  alcun  compenso  ai
componenti del gruppo tecnico regionale; 
  Vista la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 recante  «Riordino
del  sistema  Regione-Autonomie  locali  nel  Friuli-Venezia  Giulia.
Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali  e  riallocazione
di funzioni amministrative»; 
  Ritenuto necessario modificare la composizione del  gruppo  tecnico
regionale,  sostituendo  il  rappresentante  delle  province  con  un
rappresentante delle unioni territoriali  intercomunali,  modificando
di conseguenza l'art. 4, comma 3, lettera b) del regolamento; 
  Visto il regolamento, con particolare riferimento all'art. 4, commi
7 e 10, il quale stabilisce che il gruppo tecnico regionale  ha  sede
presso la Direzione centrale attivita' produttive e che  le  funzioni
di segretario sono svolte da un dipendente della medesima  Direzione,
e con riferimento all'art.  6,  comma  3,  il  quale  stabilisce  che
compete alla direzione centrale attivita' produttive  l'attivita'  di
manutenzione   ed   implementazione   dei    contenuti    informativi
standardizzati a livello regionale definiti dal gruppo tecnico; 
  Considerato che con deliberazione della Giunta  regionale  n.  1190
del 23 giugno 2017 sono state operate,  fra  le  altre,  le  seguenti
modificazioni  all'articolazione  organizzativa  dell'amministrazione
regionale: 
    aggiunta, all'interno della  declaratoria  delle  funzioni  della
Direzione generale, della funzione di fornire «supporto  logistico  e
di segreteria al gruppo tecnico regionale per la gestione del Portale
dello sportello unico per le attivita' produttive e per le  attivita'
di  servizi»  e  curare  «l'implementazione  e  la  manutenzione  dei
contenuti informativi standardizzati a livello regionale del  Portale
medesimo»; 
    soppressione   della   funzione   medesima   all'interno    della
declaratoria  delle  funzioni  della  Direzione  centrale   attivita'
produttive turismo e cooperazione; 
  Considerato pertanto che risulta necessario modificare gli articoli
4 e 6 del regolamento,  con  la  previsione  che  il  gruppo  tecnico
regionale abbia  sede  presso  una  struttura  regionale  di  livello
apicale,   evitando   il   riferimento   puntuale    all'organigramma
istituzionale, soggetto a possibili modificazioni; 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 che
ha previsto anche  il  regime  della  «comunicazione»  tra  i  regimi
amministrativi applicabili all'avvio delle attivita' private elencate
nell'allegata  tabella  «A»,  di  competenza  dello  Sportello  unico
attivita' produttive; 
  Ritenuto pertanto necessario modificare l'art.  7  del  regolamento
con l'aggiunta del regime di avvio della  «comunicazione»  accanto  a
quelli  gia'  previsti  dell'Autorizzazione  e   della   Segnalazione
certificata di inizio attivita' (Scia), tra  i  possibili  regimi  di
avvio  di  competenza  dello  Sportello  unico   per   le   attivita'
produttive; 
  Ritenuto  infine  opportuno  modificare  l'art.  11,  comma  2  del
regolamento  sopprimendo  il  riferimento  alla  firma  digitale  del
responsabile del procedimento  o  responsabile  SUAP  sulla  ricevuta
telematica emessa automaticamente dal portale; 
  Vista la deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2273  del  22
dicembre 2017 di approvazione  preliminare  al  «Regolamento  recante
modifiche al regolamento emanato con  decreto  del  Presidente  della
Regione 23 agosto 2011, n. 0206/Pres.  (Regolamento  per  il  Portale
dello sportello unico per le attivita' produttive e per le  attivita'
di servizi ai sensi dell'art. 5, comma 5, della  legge  regionale  12
febbraio 2001, n. 3 «Disposizioni in materia di sportello  unico  per
le   attivita'   produttive   e   semplificazione   di   procedimenti
amministrativi e del corpo legislativo regionale»)»; 
  Preso atto che, ai sensi dell'art. 5, comma 5  della  sopra  citata
legge regionale n. 3/2001, il Consiglio delle autonomie locali, nella
riunione n. 19 del 6 dicembre 2017,  ha  espresso  parere  favorevole
sulla deliberazione della Giunta regionale n. 2273  del  22  dicembre
2017; 
  Ritenuto pertanto di emanare il «Regolamento recante  modifiche  al
regolamento emanato con  decreto  del  Presidente  della  Regione  23
agosto  2011,  n.  0206/Pres.  (Regolamento  per  il  portale   dello
sportello unico per le attivita' produttive e  per  le  attivita'  di
servizi ai sensi dell'art. 5,  comma  5,  della  legge  regionale  12
febbraio 2001, n. 3 «Disposizioni in materia di sportello  unico  per
le   attivita'   produttive   e   semplificazione   di   procedimenti
amministrativi e del corpo legislativo regionale»); 
  Visto l'art. 42  dello  statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale  n.  2485  del  14
dicembre 2017; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il  «Regolamento  recante  modifiche  al  regolamento
emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto  2011,  n.
0206/Pres. (Regolamento per il Portale dello sportello unico  per  le
attivita' produttive e per le attivita' di servizi ai sensi dell'art.
5,  comma  5,  della  legge  regionale  12  febbraio   2001,   n.   3
«Disposizioni  in  materia  di  sportello  unico  per  le   attivita'
produttive e semplificazione di  procedimenti  amministrativi  e  del
corpo legislativo regionale»)  nel  testo  allegato  che  costituisce
parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI